Controlli alcolimetri ed omessa comunicazione delle facoltà difensive

Controlli alcolimetri ed omessa comunicazione delle facoltà difensive
14 Luglio 2015: Controlli alcolimetri ed omessa comunicazione delle facoltà difensive 14 Luglio 2015

Con la sentenza del 29 gennaio 2015 n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno finalmente posto fine ad una annosa controversia, stabilendo che “la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. Pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.In buona sostanza, il conducente di un veicolo deve essere avvisato del diritto di farsi assistere da un difensore anche nel caso che l’accertamento sul tasso alcol emico del conducente del veicolo venga eseguito dalla polizia giudiziaria: “l’avviso deve essere dato soltanto nel caso in cui l’organo di polizia ritenga di desumere dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e non quando esso sia svolto in via meramente esplorativa”. Pertanto, considerato che si è in presenza di un accertamento urgente sulla persona da eseguirsi tempestivamente e che ad esso il difensore ha diritto di assistere, senza però essere preventivamente avvisato, sussiste in capo alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini il diritto di essere informato di potersi avvalere della presenza dell’avvocato di fiducia. L’omissione dell’avviso comporta la nullità dell’alcoltest eseguito, ma (sotto il profilo processuale) si tratta di una nullità “a regime intermedio” e che pertanto non può più essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

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